SSANGYONG
REXTON SPORTS
30.900,00€
Alimentazione | Diesel |
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Brand | SsangYong |
Cambio | Automatico, Manuale |
Cavalli | 181 |
Tipologia | suv |
Trazione | 4×4, posteriore |
PICK-UP AFFIDABILE E RAFFINATO
Rexton Sports è stato costruito puntando al massimo in termini di valore e praticità esattamente seguendo l’idea di progettazione originaria dei pick-up.
DESIGN ESTERNO
Frontale audace e robusto.
La forte personalità di Rexton Sports si esprime con una perfetta armonia fra dimensioni importanti e forme accattivanti. L’elegante griglia del radiatore con la linea cromata centrale definisce un’identità inconfondibile. Forza e raffinatezza sono espresse in maniera distintiva grazie alla ricchezza e ricercatezza delle forme e alla robustezza dei parafanghi incastonati nella fiancata come segni caratterizzanti.
Posteriore pratico e caratteristico.
Il posteriore si contraddistingue per la peculiare linea “ad ali spiegate” e i gruppi ottici posteriori avvolgenti. Il paraurti posteriore nero è coordinato con il frontale per conferire equilibrio. I riflettori reflex contribuiscono alla sicurezza aumentando la visibilità del veicolo. Il pianale è rivestito con una copertura protettiva interna e dispone di anelli di ancoraggio per fissare il carico. Accanto al portellone è presente una presa di corrente con doppia protezione per alimentare utensili e altri dispositivi.
DESIGN INTERNI
Gli interni di Rexton Sports di elevata qualità, sono stati ottimizzati per offrire il massimo in termini di efficienza, utilizzo degli spazi e comfort. Il pavimento piatto nella seconda fila offre un ampio spazio per le gambe. I sedili posteriori, inoltre, si reclinano di 27° per rendere il viaggio il più rilassante possibile. I sedili anteriori ventilati e riscaldati offrono il miglior comfort possibile e in tutte le condizioni climatiche.
ABITACOLO
Il design raffinato conferisce una personalità degna di un SUV di alta gamma. Alla base della progettazione ci sono un comfort superiore, un’elevata ergonomia di utilizzo che si declina con contenuti di livello superiore, come ad esempio climatizzatore automatico bi-zona con sensore qualità dell’aria e volante ergonomico multifunzione.
SPAZIOSO E FLESSIBILE
Rexton Sports è perfetto per qualunque esigenza lavorativa grazie alla sua flessibilità di utilizzo anche in fuoristrada.
Dimensioni del vano di carico:
Capacità di carico (VDA) 1,011L
A – Larghezza (mm) 1,570
B – Lunghezza (mm) 1,300
C – Altezza (mm) 570
GUIDARE REXTON SPORTS È FACILE E DIVERTENTE
Il volante si regola con facilità in altezza e inclinazione.
I comandi al volante consentono una guida rilassata in piena sicurezza godendo delle funzioni di bordo.
Infotainment di ultima generazione.
Il sistema di navigazione prevede un display HD touchscreen da 9.2” con retrocamera di parcheggio integrata. Fra le altre caratteristiche del sistema figurano le funzioni radio e lettore MP3, Digital Audio Broadcasting in HD, tecnologia real-time broadcast recording e una porta USB con integrate le funzioni Apple CarPlay e Google Android Auto*.
NUOVE TECNOLOGIE, PIÙ POTENZIALITÀ.
Cambio automatico o manuale Aisin a 6 marce – l’estensione dei rapporti ottimizza la qualità di cambiata in diverse condizioni stradali. Il controllo delle marce in velocità è solido e consente al cambio automatico di mantenere una cambiata reattiva. La modalità manuale (aumento o scalata) fornisce una risposta rapida per prestazioni di guida più dinamiche.
ALLESTIMENTI
WORK
ROAD
DREAM
ICON
PRESTAZIONI
L’impostazione meccanica e le dotazioni tecnologiche di Rexton Sports garantiscono un grande piacere di guida, un notevole comfort di marcia e la massima sicurezza in tutte le condizioni meteorologiche.
Il motore e-XDi220 Diesel da 2,2 litri alimentato a diesel eroga una potenza massima 181ps / 4.000 giri/min con coppia massima 400Nm / 1.400-2.800 giri/min, offrendo prestazioni ottimali sia per la guida in città sia in autostrada.
Condizioni generali di Vendita |
Art. 1. Premesse1 .1 – Proponente, di seguito chiamato Cliente, accetta e conferma le condizioni economiche descritte e dettagliate nella “Proposta di Acquisto” |
Art. 2. Definizioni2.1 – Le parole Azienda Venditrice, Proponente, Veicolo, utilizzate nelle presenti “Condizioni Generali di Vendita”, risultano definite nella “Proposta di Acquisto”. La parola Contratto si riferisce al presente Contratto di Compravendita |
Art. 3. Oggetto del Contratto3.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano compravendita del Veicolo tra l’Azienda Venditrice ed il “Cliente-Proponente”, nonché l’eventuale ritiro da parte dell’azienda Venditrice di un Veicolo usato di proprietà del Cliente o di terzi |
Art. 4. Conclusione del Contratto-Acconto4.1 – Il contratto di compravendita del Veicolo si intenderà concluso con l’accettazione da parte dell’Azienda Venditrice della presente “Proposta di Acquisto’ .4.2 – Per le vendite negoziate fuori dei locali commerciali (durante la visita dell’azienda Venditrice, tramite un incaricato, presso il Cliente, al domicilio o al posto di lavoro dello stesso, o in occasione di vendite in area aperta al pubblico o a mezzo internet) il Cliente viene espressamente informato della possibilità di avvalersi delle facoltà previste dagli art 64 e 67 Codice del Consumo (Diritto di recesso).4.3 All’atto della stipula del Contratto, il Cliente è tenuto a versare all’aziende Venditrice quale Caparra Confirmatoria, una somma non inferiore al 10% dei prezzo concordato, che sarà computata a titolo di acconto sul prezzo finale. |
Art. 5. Prezzo.5.1 – Il prezzo concordato, quale indicato nel presente contratto, è comprensivo di IVA, e rimarrà invariato fino alla consegna del veicolo5.2 – Restano in ogni caso esclusi dal prezzo concordato, e costituiscono quindi oneri a carico del Cliente, la tassa di possesso, l’assicurazione obbligatoria RCA, ed eventuali altri oneri amministrativi o fiscali, anche se di nuova introduzione o costituenti maggiorazione di oneri già esistenti, connessi con ia compravendita o la trascrizione del Veicolo. |
Art. 6. Consegna.6.1 – Il termine per la consegna del Veicolo quale indicato nel contratto, è da intendersi vincolante, salvo quanto previsto da successivo 6.2. ovvero ricorrano cause di indipendenti dalla volontà del Venditore e comunque a questo non imputabili.6.2 – Rispetto al termine di consegna indicato nel contratto all’Azienda Venditrice è in ogni caso concesso un termine di tolleranza di 30 (trenta) giorni, fatta salva una diversa pattuizione scritta e accettata dalle parti.6.3 – L’Azienda Venditrice adempie all’obbligo di consegna comunicando al Cliente, in qualsiasi modo e forma,anche verbalmente, la disponibilità dei veicolo6.4 – La consegna materiale del veicolo ha luogo presso la sede indicata dall’Azienda Venditrice, salvo diverso accordo tra le partì.6.5 – Il Cliente che intenda far eseguire le pratiche di trasferimento di proprietà da agenzie di sua fiducia, è tenuto a darne apposita comunicazione scritta all’Azienda Venditrice, ln tal caso la consegna del veicolo avverrà solo previa esibizione all’azienda Venditrice del nuovo certificato di proprietà e dalla carta di circolazione aggiornata. In tale ipotesi, inoltre, l’Azienda Venditrice non sarà ritenuta responsabile dei ritardi connessi all’attività svolta dall’agenzia incaricata dal Cliente. |
Art. 7. Pagamento7.1 – Entro 5 (cinque) giorni dalla ccmunicazione di messa disposizione del veicolo, ed in ogni caso prima dalla consegna, il Cliente é tenuto a versare al venditore il prezzo concordato, al netto dell’acconto già versato. Trascorso tele termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il contratto si intenderà risolto di diritto per inadempimento del Cliente e l’Azienda Venditrice avrà il diritto di trattenere l’importo versato a titolo di Caparra Confirmatoria, salvo agire per il maggior danno.7.2 – Il pagamento dovrà avvenire per contanti presso la sede dell’azienda Venditrice e dovrà essere integralmente effettuato prima della consegna del veicolo. 7.3 – Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato per contanti, la vendita si intenderà effettuata con riserva di proprietà a favore dell’azienda Venditrice sino all’effettivo integrale pagamento e sino alla verifica del buon fine dei titoli di credito.7.4 – Nel caso di pagamento mediante finanziamento rateale la sottoscrizione della relativa proposta da parte del Cliente non costituisce forma di pagamento sino a quando la proposta non sia siata accettata dalla società finanziaria che eroga finanziamento. La mancata accettazione della proposta comporterà per il Cliente, l’obbligo di versare per contanti, o negli altri modi previsti, il residuo prezzo. |
Art. 8. Responsabilità 8.1 – Il cliente è tenuto a provvedere al ritiro del veicolo entro 7 giorni dalla data del pagamento. Trascorso tale termine opererà, a favore dell’Azienda Venditrice, quanto previsto dall’art 1768, comma 2 C C, in tema di responsabilità del depositario.8.2 – A partire dalla data di consegna del veicolo, il Cliente assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalla circolazione, detenzione ed intestazione del veicolo stesso. Si obbliga, pertanto, a tenere indenne l’Azienda Venditrice ed il precedente intestatario del veicolo da ogni pretesa di terzi, compresi le pubbliche amministrazioni e fiscali, che possa derivare dalla normativa civilistica e fiscale in vigore. |
Art. 9. Garanzie 9.1 – Ai fini dell’eventuale applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) il Cliente dichiara: 9.1.1 – di aver attentamente visionato e provato il veicolo oggetto dei presente contratto e di accettarlo nello stato e nelle condizioni in cui si trova;9.1.2 – di convenire che i difetti di conformità potranno essere fatti valere esclusivamente in relazione a quanto NON indicato nella “Dichiarazione di conformità” che sottoscritta e accettata da entrambe le parti, costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto;9.1.3 – di essere a conoscenza del fatto che non potrà far valere difetti di conformità quando gli stessi al momento della consegna del vaicolo risultavano evidenti e/o riscontrabili secondo l’ordinaria diligenza e comunque indicati nella “Dichiarazione di conformità” 9.1.4 – di prendere atto che eventuali malfunzionamenti dei veicolo possano sorgere a seguito del suo normale utilizzo oppure essere riferiti a situazioni di un suo utilizzo anomalo e che gli stessi, tenuto conto di costruzione e del numero di chilometri percorsi dal Veicolo cosi come indicato nella ”Dichiarazione di Conformità”, non costituiscono “difetti di conformità” ai sensi del D.Lgss 206/20059.2 – Le parti stabiliscono espressamente che la garanzia sui difetti di conformità di cui alla normativa sopra menzionata abbia durata di UN ANNO a decorrere dalla data di ritiro del Veicolo, salvo diversa pattuizione scritta e accettata in calce dalle parti.9.3 – Le parti concordano che nei casi in cui non dovesse essere applicabile la normativa di cui al punto 9.1 troveranno applicazione gli articoli 1490 e seguenti del codice civile in materia di “garanzia dei vizi della cose venduta”.9.4 – Qualora il veicolo oggetto del contratto dovesse essere destinato alla rivendita. il Cliente rinuncia sin d’ora espressamente a qualsiasi azione di regresso nei confronti dell’Azienda venditrice ai sensi e per gli effetti dell’art 131 D Lgs 206/20059.5 – L’Acquirente non ha diritto alla garanzia quando:a) l’Acquirente non ha denunziato al Venditore il vizio/difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta; b) l’Acquirente ha utilizzato il bene o parti dello stesso in modo diverso dall’uso normale cui sono destinati, ad esempio in gare sportive; c) l’Acquirente non ha montato sul bene pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai Ricambi Originali; d) l’Acquirente non ha rispettato le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l’uso, la manutenzione e l’assistenza dell’autoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione; e) in caso di interventi e/o modifiche effettuate sul bene eseguiti in proprio o da terzi su incarico dell’Acquirente, senza preventiva autorizzazione per iscritto da parte del Venditore; f) il vizio è imputabile alla negligenza di terzi come, ad esempio, rifornimento di carburante inquinato da acqua o altre impurità, rabbocco di lubrificante con prodotti di specifica non conformi alle prescrizioni della Casa Automobilistica; g) il vizio è da ricondurre all’installazione nell’autoveicolo di impianti After Market, ovvero di impianti che richiedono integrazioni con sottosistemi funzionali dell’autoveicolo (es. autoradio, impianti per l’alimentazione a gas / gpl, sistemi di antifurto), quando detta installazione non è stata preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore; h) vizi, difetti e danni sono derivanti da eventi naturali o atmosferici. |
Art. 10. Accordi particolari 10.1 – Le parti si danno reciprocamente atto che deroghe o modifiche ale condizioni di cui ai punti precedenti saranno valide solo se pattuite e accettate per iscritto da entrambeArt. 11. Clausola compromissoria per arbitrato rituale Ai sensi dell’art 141 D.Lgs. 206/2005, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ed esso connessa, sarà definita, indipendentemente dal numero delle parti, da un collegio Arbitrale amministrato dalla Camera Arbitrale di Padova, (istituita ai sensi dell’art. 4 L. 580/1993 presso la Camera di Commercio di Padova) formato da tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati tutti dal Consiglio Arbitrale a norma del Regolamento di arbitrato da questa adottato. Il Collegio Arbitrale deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c. , in conformità al Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio di Padova, che le parti dichiarano di conoscere e accettare. |
LA NOSTRA VETRINA
O.M.S. COMMERCIALE FUORISTRADA S.R.L.
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Codice Fiscale: 03633590280
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