Isuzu
D-Max
27.877,00€
Alimentazione | Diesel |
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Brand | Isuzu |
Cambio | Automatico, Manuale |
Cavalli | 164 |
Tipologia | pickup |
Trazione | 4×4, integrale, posteriore |
Fondata nel 1916, Isuzu Motors è il costruttore di veicoli commerciali più longevo del Giappone e leader mondiale per la produzione di veicoli commerciali e motori industriali.
Isuzu è uno dei leader mondiali nella produzione e vendita di Pick-Up. Il D-Max Isuzu è distribuito in più di 120 nazioni.
IL FUTURO É OGGI
Con il nuovo D-Max N60 Crew B, BB, F e FF, ISUZU vuole essere un riferimento nel mercato dei Pick-Up.
Design esterno ed interno completamente rivisto, sostanziali novità su motore, cambio, telaio, carrozzeria, sistema Infotainment e sistemi di sicurezza ed aiuto alla guida avanzati, senza lasciare da parte le capacità Off-Road che sono state ulteriormente migliorate.
Con i sistemi di sicurezza ADAS il futuro è oggi!
Aerodinamicità e prestazioni che emozionano
Nulla è stato lasciato al caso. Il nuovo top di gamma rappresenta la perfetta fusione tra design ed innovazione: le nuove linee sono state progettate per migliorare i consumi di carburante, garantendo elevate prestazioni. Scoprilo subito!
MOTORE POTENTE E GREEN
4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria
variabile elettroattuato, intercooler raffreddato ad acqua e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato.
Il motore del nuovo D-Max N60 Crew B, BB, F e FF mantiene l’architettura del modello precedente e l’affidabilità che contraddistingue da sempre i motori ISUZU.
I valori di potenza e coppia rimangono inalterati ma una serie di novità tecniche di ultima generazione (Start&Stop, sistema EGR a bassa pressione, sistema SCR,…), insieme all’aumento della massima pressione di iniezione carburante del 25%, ne migliora ulteriormente l’efficienza riducendo al minimo i valori di consumo del carburante e le emissioni di NOx e CO2.
I consumi e le emissioni migliorano rispetto al modello precedente, ecco i valori
(NEDC):
– su cambio M/T il CO2 (Ciclo combinato–Alto) si limita a 191g/km e consumo
7.3l/100km
– su cambio A/T il CO2 (Ciclo combinato–Alto) si limita a 195g/km e consumo
7.4l/100km.
Il serbatoio di AdBlue® da 14.5 litri e di bassi consumi garantiscono un’ottima
autonomia complessiva.
ISUZU pone sempre una grande attenzione all’ambiente: il nuovo N60 Crew ha un tasso di riciclabilità del 92% ed un tasso potenziale di recupero del 99.6%.
OFFROAD IN OGNI MOMENTO
ISUZU D-Max può affrontare senza problemi qualsiasi condizione con il sistema di trazione 4×4 inseribile elettronicamente anche in marcia e il controllo elettronico attivo della trazione con funzione autobloccante.
Inoltre per le condizioni più estreme e i carichi più gravosi sono presenti le marce ridotte, che trasformano il D-Max nel mezzo adatto anche per più utilizzi di quelli che potete pensare.
BLOCCAGGIO MECCANICO DEL DIFFERENZIALE POSTERIORE
Azionabile con trasmissione in 4L per migliorare le prestazioni fuoristrada.
Pulsante di azionamento in cabina. Un solenoide aziona un innesto che blocca il differenziale. Le ruote posteriori sinistra e destra sono rigidamente accoppiate come un unico assale. Il differenziale e gli assale del ponte posteriore sono stati rinforzati per migliorare la resistenza e l’affidabilità. Un sensore di posizione tiene sempre sotto controllo lo stato di attivazione.
CAPACITÀ DI GUADO
Il nuovo D-Max N60 Crew B, BB, F e FF non rinnega le sue origini; il fuoristrada rimane il suo habitat naturale.
L’altezza minima dal suolo, il sistema di aspirazione e lo sfiato del differenziale posteriore sono stati riprogettati ed assicurano sul nuovo D-Max N60 Crew una capacità di guado di 800mm.
CAPACITÀ DI TRAZIONE E TRAINO
ISUZU per prima ha introdotto la capacità di traino a 3.500 kg. La prima marcia del cambio manuale è progettata molto corta per partire senza difficoltà in qualsiasi condizione di carico, anche sulla salita più impervia.
La funzione TSC permette di trainare in tutta sicurezza un rimorchio anche a velocità di crociera importante, agendo automaticamente sul sistema frenante del vostro D-Max per ridurre le oscillazioni causate da una forza esterna sul rimorchio (es. folata di vento laterale)”.
COMFORT ALLA GUIDA
La struttura di cabina, telaio e sospensioni è stata rivista. Cabina costruita con acciai ad alta resistenza negli elementi strutturali, per combinare leggerezza e robustezza.
Telaio con traversa addizionale per aumentare la sicurezza in caso di collisioni laterali, e dimensioni dei longheroni aumentate; la rigidità
torsionale del telaio beneficia di un incremento del 20%.
I supporti della cabina sono di nuovo tipo (a taglio) e garantiscono un balzo avanti nel comfort di guida; le vibrazioni e le asperità della strada vengono smorzate in maniera ottimale. Le caratteristiche globali di insonorizzazione dell’abitacolo (da rumori esterni e fruscii aerodinamici) sono state rivoluzionate grazie anche a nuove guarnizioni interne su portiere e montante centrale e nuovi materiali di isolamento.
Nuovi materiali fonoassorbenti abbinati alle nuove guarnizioni sulle porte e sul vano porta permettono un miglior isolamento acustico
nell’abitacolo.
ROBUSTO E AFFIDABILE
Disponibile nelle versioni cambiomanuale ed automatico, il nuovo ISUZU D-Max N60 Crew B, BB, F e FF saprà essere il tuo compagno di lavoro ideale. Il nuovo design più aggressivo, l’aumento dell’altezza del cassone e le nuove linee più aerodinamiche permettono di contenere sia i consumi di carburante sia le vibrazioni aerodinamiche ad alta velocità.
NUOVI INTERNI
Nuovo design. Più spazio in cabina con maggiore facilità di entrata ed uscita. Comodità abitacolo. Multiple regolazioni del sedile conducente (nuova
regolazione lombare ed inclinazione della seduta, range di regolazione in altezza aumentato).
Regolazione volante in altezza e profondità e comandi al volante. Tutti elementi che permettono una condizione di guida con il comfort che stavi
cercando!
SICUREZZA ATTIVA
Come per tutta la gAmma, anche ISUZU D-Max N60 Crew dispone di tecnologie più avanzate in
termini di sicurezza: Sistema anti bloccaggio (ABS), Controllo elettronico stabilità con Traction
Control System (TCS), Blind Spot Monitor (BSM), Emergency Lane Keeping (ELK), Rear Cross Trafic
Alert (RCTA), Front Collision Warning (FCW), Lane Keep Assist System (LKAS), MAM e Adaptive
Cruise Control (ACC) solo per cambio automatico, Autonomous Emergency Brake (AEB), Traffic Sign
Recognition (TSR), Manual Speed Limiter (MSL), Intelligent Speed Limiter (ISL), Driver Monitoring,
Line Departure Warning System (LDWS), Line Departure Prevention (LDP), Multi Collision Brake e la
funzione di chiamata di emergenza e-Call.
ISUZU D-Max N60 Crew è inoltre dotato di comandi al volante che integrano le funzionalità della
radio, del vivavoce bluetooth per la gestione delle telefonate e per il settaggio del Cruise Control o
del limitatore di velocità.
SICUREZZA PASSIVA INTERNA
Tutti i modelli sono equipaggiati di serie dell’airbag ginocchia conducente e su tutti i modelli è presente un innovativo airbag posizionato tra i sedili anteriori. Questo significa che la dotazione di serie è di 8 airbag.
Costruito per resistere
La struttura di cabina, telaio e sospensioni è stata rivista e ora tutta la gamma D-Max N60 Crew presenta un vano abitacolo e un vano di carico costruiti con acciai ad altissima resistenza e nuovi punti di deformazione progressiva, combinando così leggerezza e robustezza.
Il nuovo telaio con l’aggiunta di una nuova traversa aumenta la sicurezza in caso di collisioni laterali e l’aumento delle dimensioni dei longheroni, incrementa del 20% la rigidità torsionale del telaio.
EQUIPAGGIAMENTI DISPONIBILI
N60 B
N60 BB
N60 F
N60 FF
CONSUMI
I consumi e le emissioni migliorano rispetto al modello precedente, ecco i valori |
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PERFORMANCE
Potenza: 120 kW (164 CV) /3600 rpm *
Coppia: 360 Nm /2000-2500 rpm *
Emissioni: Euro 6d
Condizioni generali di Vendita |
Art. 1. Premesse1 .1 – Proponente, di seguito chiamato Cliente, accetta e conferma le condizioni economiche descritte e dettagliate nella “Proposta di Acquisto” |
Art. 2. Definizioni2.1 – Le parole Azienda Venditrice, Proponente, Veicolo, utilizzate nelle presenti “Condizioni Generali di Vendita”, risultano definite nella “Proposta di Acquisto”. La parola Contratto si riferisce al presente Contratto di Compravendita |
Art. 3. Oggetto del Contratto3.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano compravendita del Veicolo tra l’Azienda Venditrice ed il “Cliente-Proponente”, nonché l’eventuale ritiro da parte dell’azienda Venditrice di un Veicolo usato di proprietà del Cliente o di terzi |
Art. 4. Conclusione del Contratto-Acconto4.1 – Il contratto di compravendita del Veicolo si intenderà concluso con l’accettazione da parte dell’Azienda Venditrice della presente “Proposta di Acquisto’ .4.2 – Per le vendite negoziate fuori dei locali commerciali (durante la visita dell’azienda Venditrice, tramite un incaricato, presso il Cliente, al domicilio o al posto di lavoro dello stesso, o in occasione di vendite in area aperta al pubblico o a mezzo internet) il Cliente viene espressamente informato della possibilità di avvalersi delle facoltà previste dagli art 64 e 67 Codice del Consumo (Diritto di recesso).4.3 All’atto della stipula del Contratto, il Cliente è tenuto a versare all’aziende Venditrice quale Caparra Confirmatoria, una somma non inferiore al 10% dei prezzo concordato, che sarà computata a titolo di acconto sul prezzo finale. |
Art. 5. Prezzo.5.1 – Il prezzo concordato, quale indicato nel presente contratto, è comprensivo di IVA, e rimarrà invariato fino alla consegna del veicolo5.2 – Restano in ogni caso esclusi dal prezzo concordato, e costituiscono quindi oneri a carico del Cliente, la tassa di possesso, l’assicurazione obbligatoria RCA, ed eventuali altri oneri amministrativi o fiscali, anche se di nuova introduzione o costituenti maggiorazione di oneri già esistenti, connessi con ia compravendita o la trascrizione del Veicolo. |
Art. 6. Consegna.6.1 – Il termine per la consegna del Veicolo quale indicato nel contratto, è da intendersi vincolante, salvo quanto previsto da successivo 6.2. ovvero ricorrano cause di indipendenti dalla volontà del Venditore e comunque a questo non imputabili.6.2 – Rispetto al termine di consegna indicato nel contratto all’Azienda Venditrice è in ogni caso concesso un termine di tolleranza di 30 (trenta) giorni, fatta salva una diversa pattuizione scritta e accettata dalle parti.6.3 – L’Azienda Venditrice adempie all’obbligo di consegna comunicando al Cliente, in qualsiasi modo e forma,anche verbalmente, la disponibilità dei veicolo6.4 – La consegna materiale del veicolo ha luogo presso la sede indicata dall’Azienda Venditrice, salvo diverso accordo tra le partì.6.5 – Il Cliente che intenda far eseguire le pratiche di trasferimento di proprietà da agenzie di sua fiducia, è tenuto a darne apposita comunicazione scritta all’Azienda Venditrice, ln tal caso la consegna del veicolo avverrà solo previa esibizione all’azienda Venditrice del nuovo certificato di proprietà e dalla carta di circolazione aggiornata. In tale ipotesi, inoltre, l’Azienda Venditrice non sarà ritenuta responsabile dei ritardi connessi all’attività svolta dall’agenzia incaricata dal Cliente. |
Art. 7. Pagamento7.1 – Entro 5 (cinque) giorni dalla ccmunicazione di messa disposizione del veicolo, ed in ogni caso prima dalla consegna, il Cliente é tenuto a versare al venditore il prezzo concordato, al netto dell’acconto già versato. Trascorso tele termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il contratto si intenderà risolto di diritto per inadempimento del Cliente e l’Azienda Venditrice avrà il diritto di trattenere l’importo versato a titolo di Caparra Confirmatoria, salvo agire per il maggior danno.7.2 – Il pagamento dovrà avvenire per contanti presso la sede dell’azienda Venditrice e dovrà essere integralmente effettuato prima della consegna del veicolo. 7.3 – Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato per contanti, la vendita si intenderà effettuata con riserva di proprietà a favore dell’azienda Venditrice sino all’effettivo integrale pagamento e sino alla verifica del buon fine dei titoli di credito.7.4 – Nel caso di pagamento mediante finanziamento rateale la sottoscrizione della relativa proposta da parte del Cliente non costituisce forma di pagamento sino a quando la proposta non sia siata accettata dalla società finanziaria che eroga finanziamento. La mancata accettazione della proposta comporterà per il Cliente, l’obbligo di versare per contanti, o negli altri modi previsti, il residuo prezzo. |
Art. 8. Responsabilità 8.1 – Il cliente è tenuto a provvedere al ritiro del veicolo entro 7 giorni dalla data del pagamento. Trascorso tale termine opererà, a favore dell’Azienda Venditrice, quanto previsto dall’art 1768, comma 2 C C, in tema di responsabilità del depositario.8.2 – A partire dalla data di consegna del veicolo, il Cliente assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalla circolazione, detenzione ed intestazione del veicolo stesso. Si obbliga, pertanto, a tenere indenne l’Azienda Venditrice ed il precedente intestatario del veicolo da ogni pretesa di terzi, compresi le pubbliche amministrazioni e fiscali, che possa derivare dalla normativa civilistica e fiscale in vigore. |
Art. 9. Garanzie 9.1 – Ai fini dell’eventuale applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) il Cliente dichiara: 9.1.1 – di aver attentamente visionato e provato il veicolo oggetto dei presente contratto e di accettarlo nello stato e nelle condizioni in cui si trova;9.1.2 – di convenire che i difetti di conformità potranno essere fatti valere esclusivamente in relazione a quanto NON indicato nella “Dichiarazione di conformità” che sottoscritta e accettata da entrambe le parti, costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto;9.1.3 – di essere a conoscenza del fatto che non potrà far valere difetti di conformità quando gli stessi al momento della consegna del vaicolo risultavano evidenti e/o riscontrabili secondo l’ordinaria diligenza e comunque indicati nella “Dichiarazione di conformità” 9.1.4 – di prendere atto che eventuali malfunzionamenti dei veicolo possano sorgere a seguito del suo normale utilizzo oppure essere riferiti a situazioni di un suo utilizzo anomalo e che gli stessi, tenuto conto di costruzione e del numero di chilometri percorsi dal Veicolo cosi come indicato nella ”Dichiarazione di Conformità”, non costituiscono “difetti di conformità” ai sensi del D.Lgss 206/20059.2 – Le parti stabiliscono espressamente che la garanzia sui difetti di conformità di cui alla normativa sopra menzionata abbia durata di UN ANNO a decorrere dalla data di ritiro del Veicolo, salvo diversa pattuizione scritta e accettata in calce dalle parti.9.3 – Le parti concordano che nei casi in cui non dovesse essere applicabile la normativa di cui al punto 9.1 troveranno applicazione gli articoli 1490 e seguenti del codice civile in materia di “garanzia dei vizi della cose venduta”.9.4 – Qualora il veicolo oggetto del contratto dovesse essere destinato alla rivendita. il Cliente rinuncia sin d’ora espressamente a qualsiasi azione di regresso nei confronti dell’Azienda venditrice ai sensi e per gli effetti dell’art 131 D Lgs 206/20059.5 – L’Acquirente non ha diritto alla garanzia quando:a) l’Acquirente non ha denunziato al Venditore il vizio/difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta; b) l’Acquirente ha utilizzato il bene o parti dello stesso in modo diverso dall’uso normale cui sono destinati, ad esempio in gare sportive; c) l’Acquirente non ha montato sul bene pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai Ricambi Originali; d) l’Acquirente non ha rispettato le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l’uso, la manutenzione e l’assistenza dell’autoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione; e) in caso di interventi e/o modifiche effettuate sul bene eseguiti in proprio o da terzi su incarico dell’Acquirente, senza preventiva autorizzazione per iscritto da parte del Venditore; f) il vizio è imputabile alla negligenza di terzi come, ad esempio, rifornimento di carburante inquinato da acqua o altre impurità, rabbocco di lubrificante con prodotti di specifica non conformi alle prescrizioni della Casa Automobilistica; g) il vizio è da ricondurre all’installazione nell’autoveicolo di impianti After Market, ovvero di impianti che richiedono integrazioni con sottosistemi funzionali dell’autoveicolo (es. autoradio, impianti per l’alimentazione a gas / gpl, sistemi di antifurto), quando detta installazione non è stata preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore; h) vizi, difetti e danni sono derivanti da eventi naturali o atmosferici. |
Art. 10. Accordi particolari 10.1 – Le parti si danno reciprocamente atto che deroghe o modifiche ale condizioni di cui ai punti precedenti saranno valide solo se pattuite e accettate per iscritto da entrambeArt. 11. Clausola compromissoria per arbitrato rituale Ai sensi dell’art 141 D.Lgs. 206/2005, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ed esso connessa, sarà definita, indipendentemente dal numero delle parti, da un collegio Arbitrale amministrato dalla Camera Arbitrale di Padova, (istituita ai sensi dell’art. 4 L. 580/1993 presso la Camera di Commercio di Padova) formato da tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati tutti dal Consiglio Arbitrale a norma del Regolamento di arbitrato da questa adottato. Il Collegio Arbitrale deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c. , in conformità al Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio di Padova, che le parti dichiarano di conoscere e accettare. |
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