Dodge
CHARGER SRT HELLCAT
66.240,00€
Alimentazione | Benzina |
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Brand | Dodge |
Cambio | Automatico |
Cavalli | 707 |
Tipologia | muscle car, supercar |
Trazione | posteriore |
INTERNI
Che cosa aspettarsi dal suo abitacolo, se non finiture eccezionali?
Sedili sportivi Performance in nappa, riscaldati e ventilati, dai colori aggressivi come il Demonic Red Laguna che tinge di rosso anche i rivestimenti e le cinture di sicurezza. Il nuovo logo Hellcat viene sfoggiato dai poggiatesta, dalla plancia e dal quadro comandi. Il volante da competizione SRT è a base piatta in pelle, riscaldato e dotato di controlli per numerose funzioni della vettura visualizzate nel Driver Information Digital Cluster Display da 8.4”.
Intrattenimento e controllo approfondito del veicolo è dato dal media hub Uconnect® 4C NAV con Dodge Performance Pages, collocato al centro della plancia monoblocco: un sistema che non si limita alla navigazione (implementata con mappe europee) e alla connessione, ma mostra anche dati relativi al motore, alla g-force, ai tempi sul giro e ad altre funzioni prestazionali.
Il sistema di aria condizionata bi-zona mantiene la temperatura ideale in vettura. A questi accessori è possibile aggiungere, come optional, il tettuccio panoramico ed il gruppo audio Harman Kardon®.
ESTERNI
Una presa d’aria centrale e due estrattori laterali per garantire il raffreddamento del motore caratterizzano il rinnovato disegno aerodinamico del cofano di Charger SRT Hellcat che sormonta una griglia di nuova progettazione.
Il sistema d’illuminazione è in gran parte a LED con proiettori bi-funzionali alogeni e luci diurne poste sui passaruota. L’alettone posteriore è dello stesso colore della carrozzeria.
A fianco dei grintosi cerchi da 20” × 9,5” a cinque razze Five Deep, tra le opzioni è disponibile una nuova finitura nera opaca Matt Vapor che si abbina alle pinze dei freni Brembo® a 6 pistoncini arancioni, nere o grigio canna di fucile. I cerchi sono disponibili in 3 diversi design che si abbinano a ben 13 colori per la carrozzeria ed a 3 colori per gli interni.
ALLESTIMENTI
SRT 392
SRT HELLCAT
CONSUMI
Urbano |
18,1 l/100 km |
Extraurbano |
10,7 l/100 km |
MOTORIZZAZIONI E PERFORMANCE
Il motore V8 HEMI Hellcat da 6.2L sovralimentato sprigiona 707 CV e 881 Nm di coppia massima, che consentono alla SRT Hellcat di raggiungere la velocità massima di 329 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 3.8 secondi: un record tra le berline a livello mondiale.
A gestire tutta questa potenza sull’asse posteriore ci pensano la trasmissione automatica a 8 rapporti TorqueFlite® e l’SRT Drive Mode con controllo manuale e 4 settaggi – Street (Auto), Sport, Track, Custom – per modificare la risposta delle sospensioni Bilstein®, la potenza del motore e il controllo di trazione.
Dodge Charger SRT Hellcat è dotata di telecamera posteriore, Park Assist e offre oltre numerosi sistemi di sicurezza attiva e passiva, tra cui l’avviso di pericolo di collisione anteriore ad alte velocità, cruise control adattivo, segnalatore di cambio di corsia e sistema di accensione Remote Keyless.
Condizioni generali di Vendita |
Art. 1. Premesse1 .1 – Proponente, di seguito chiamato Cliente, accetta e conferma le condizioni economiche descritte e dettagliate nella “Proposta di Acquisto” |
Art. 2. Definizioni2.1 – Le parole Azienda Venditrice, Proponente, Veicolo, utilizzate nelle presenti “Condizioni Generali di Vendita”, risultano definite nella “Proposta di Acquisto”. La parola Contratto si riferisce al presente Contratto di Compravendita |
Art. 3. Oggetto del Contratto3.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano compravendita del Veicolo tra l’Azienda Venditrice ed il “Cliente-Proponente”, nonché l’eventuale ritiro da parte dell’azienda Venditrice di un Veicolo usato di proprietà del Cliente o di terzi |
Art. 4. Conclusione del Contratto-Acconto4.1 – Il contratto di compravendita del Veicolo si intenderà concluso con l’accettazione da parte dell’Azienda Venditrice della presente “Proposta di Acquisto’ .4.2 – Per le vendite negoziate fuori dei locali commerciali (durante la visita dell’azienda Venditrice, tramite un incaricato, presso il Cliente, al domicilio o al posto di lavoro dello stesso, o in occasione di vendite in area aperta al pubblico o a mezzo internet) il Cliente viene espressamente informato della possibilità di avvalersi delle facoltà previste dagli art 64 e 67 Codice del Consumo (Diritto di recesso).4.3 All’atto della stipula del Contratto, il Cliente è tenuto a versare all’aziende Venditrice quale Caparra Confirmatoria, una somma non inferiore al 10% dei prezzo concordato, che sarà computata a titolo di acconto sul prezzo finale. |
Art. 5. Prezzo.5.1 – Il prezzo concordato, quale indicato nel presente contratto, è comprensivo di IVA, e rimarrà invariato fino alla consegna del veicolo5.2 – Restano in ogni caso esclusi dal prezzo concordato, e costituiscono quindi oneri a carico del Cliente, la tassa di possesso, l’assicurazione obbligatoria RCA, ed eventuali altri oneri amministrativi o fiscali, anche se di nuova introduzione o costituenti maggiorazione di oneri già esistenti, connessi con ia compravendita o la trascrizione del Veicolo. |
Art. 6. Consegna.6.1 – Il termine per la consegna del Veicolo quale indicato nel contratto, è da intendersi vincolante, salvo quanto previsto da successivo 6.2. ovvero ricorrano cause di indipendenti dalla volontà del Venditore e comunque a questo non imputabili.6.2 – Rispetto al termine di consegna indicato nel contratto all’Azienda Venditrice è in ogni caso concesso un termine di tolleranza di 30 (trenta) giorni, fatta salva una diversa pattuizione scritta e accettata dalle parti.6.3 – L’Azienda Venditrice adempie all’obbligo di consegna comunicando al Cliente, in qualsiasi modo e forma,anche verbalmente, la disponibilità dei veicolo6.4 – La consegna materiale del veicolo ha luogo presso la sede indicata dall’Azienda Venditrice, salvo diverso accordo tra le partì.6.5 – Il Cliente che intenda far eseguire le pratiche di trasferimento di proprietà da agenzie di sua fiducia, è tenuto a darne apposita comunicazione scritta all’Azienda Venditrice, ln tal caso la consegna del veicolo avverrà solo previa esibizione all’azienda Venditrice del nuovo certificato di proprietà e dalla carta di circolazione aggiornata. In tale ipotesi, inoltre, l’Azienda Venditrice non sarà ritenuta responsabile dei ritardi connessi all’attività svolta dall’agenzia incaricata dal Cliente. |
Art. 7. Pagamento7.1 – Entro 5 (cinque) giorni dalla ccmunicazione di messa disposizione del veicolo, ed in ogni caso prima dalla consegna, il Cliente é tenuto a versare al venditore il prezzo concordato, al netto dell’acconto già versato. Trascorso tele termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il contratto si intenderà risolto di diritto per inadempimento del Cliente e l’Azienda Venditrice avrà il diritto di trattenere l’importo versato a titolo di Caparra Confirmatoria, salvo agire per il maggior danno.7.2 – Il pagamento dovrà avvenire per contanti presso la sede dell’azienda Venditrice e dovrà essere integralmente effettuato prima della consegna del veicolo. 7.3 – Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato per contanti, la vendita si intenderà effettuata con riserva di proprietà a favore dell’azienda Venditrice sino all’effettivo integrale pagamento e sino alla verifica del buon fine dei titoli di credito.7.4 – Nel caso di pagamento mediante finanziamento rateale la sottoscrizione della relativa proposta da parte del Cliente non costituisce forma di pagamento sino a quando la proposta non sia siata accettata dalla società finanziaria che eroga finanziamento. La mancata accettazione della proposta comporterà per il Cliente, l’obbligo di versare per contanti, o negli altri modi previsti, il residuo prezzo. |
Art. 8. Responsabilità 8.1 – Il cliente è tenuto a provvedere al ritiro del veicolo entro 7 giorni dalla data del pagamento. Trascorso tale termine opererà, a favore dell’Azienda Venditrice, quanto previsto dall’art 1768, comma 2 C C, in tema di responsabilità del depositario.8.2 – A partire dalla data di consegna del veicolo, il Cliente assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalla circolazione, detenzione ed intestazione del veicolo stesso. Si obbliga, pertanto, a tenere indenne l’Azienda Venditrice ed il precedente intestatario del veicolo da ogni pretesa di terzi, compresi le pubbliche amministrazioni e fiscali, che possa derivare dalla normativa civilistica e fiscale in vigore. |
Art. 9. Garanzie 9.1 – Ai fini dell’eventuale applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) il Cliente dichiara: 9.1.1 – di aver attentamente visionato e provato il veicolo oggetto dei presente contratto e di accettarlo nello stato e nelle condizioni in cui si trova;9.1.2 – di convenire che i difetti di conformità potranno essere fatti valere esclusivamente in relazione a quanto NON indicato nella “Dichiarazione di conformità” che sottoscritta e accettata da entrambe le parti, costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto;9.1.3 – di essere a conoscenza del fatto che non potrà far valere difetti di conformità quando gli stessi al momento della consegna del vaicolo risultavano evidenti e/o riscontrabili secondo l’ordinaria diligenza e comunque indicati nella “Dichiarazione di conformità” 9.1.4 – di prendere atto che eventuali malfunzionamenti dei veicolo possano sorgere a seguito del suo normale utilizzo oppure essere riferiti a situazioni di un suo utilizzo anomalo e che gli stessi, tenuto conto di costruzione e del numero di chilometri percorsi dal Veicolo cosi come indicato nella ”Dichiarazione di Conformità”, non costituiscono “difetti di conformità” ai sensi del D.Lgss 206/20059.2 – Le parti stabiliscono espressamente che la garanzia sui difetti di conformità di cui alla normativa sopra menzionata abbia durata di UN ANNO a decorrere dalla data di ritiro del Veicolo, salvo diversa pattuizione scritta e accettata in calce dalle parti.9.3 – Le parti concordano che nei casi in cui non dovesse essere applicabile la normativa di cui al punto 9.1 troveranno applicazione gli articoli 1490 e seguenti del codice civile in materia di “garanzia dei vizi della cose venduta”.9.4 – Qualora il veicolo oggetto del contratto dovesse essere destinato alla rivendita. il Cliente rinuncia sin d’ora espressamente a qualsiasi azione di regresso nei confronti dell’Azienda venditrice ai sensi e per gli effetti dell’art 131 D Lgs 206/20059.5 – L’Acquirente non ha diritto alla garanzia quando:a) l’Acquirente non ha denunziato al Venditore il vizio/difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta; b) l’Acquirente ha utilizzato il bene o parti dello stesso in modo diverso dall’uso normale cui sono destinati, ad esempio in gare sportive; c) l’Acquirente non ha montato sul bene pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai Ricambi Originali; d) l’Acquirente non ha rispettato le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l’uso, la manutenzione e l’assistenza dell’autoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione; e) in caso di interventi e/o modifiche effettuate sul bene eseguiti in proprio o da terzi su incarico dell’Acquirente, senza preventiva autorizzazione per iscritto da parte del Venditore; f) il vizio è imputabile alla negligenza di terzi come, ad esempio, rifornimento di carburante inquinato da acqua o altre impurità, rabbocco di lubrificante con prodotti di specifica non conformi alle prescrizioni della Casa Automobilistica; g) il vizio è da ricondurre all’installazione nell’autoveicolo di impianti After Market, ovvero di impianti che richiedono integrazioni con sottosistemi funzionali dell’autoveicolo (es. autoradio, impianti per l’alimentazione a gas / gpl, sistemi di antifurto), quando detta installazione non è stata preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore; h) vizi, difetti e danni sono derivanti da eventi naturali o atmosferici. |
Art. 10. Accordi particolari 10.1 – Le parti si danno reciprocamente atto che deroghe o modifiche ale condizioni di cui ai punti precedenti saranno valide solo se pattuite e accettate per iscritto da entrambeArt. 11. Clausola compromissoria per arbitrato rituale Ai sensi dell’art 141 D.Lgs. 206/2005, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ed esso connessa, sarà definita, indipendentemente dal numero delle parti, da un collegio Arbitrale amministrato dalla Camera Arbitrale di Padova, (istituita ai sensi dell’art. 4 L. 580/1993 presso la Camera di Commercio di Padova) formato da tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati tutti dal Consiglio Arbitrale a norma del Regolamento di arbitrato da questa adottato. Il Collegio Arbitrale deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c. , in conformità al Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio di Padova, che le parti dichiarano di conoscere e accettare. |
LA NOSTRA VETRINA
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